Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n.231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii.

Martedì, 12 Gennaio 2016 00:00

Decreto Legislativo 8/06/2001 numero 231 disciplina la responsabilità degli Enti (siano essi forniti o meno di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Esso prevede una responsabilità diretta dell’ente per la commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente legati allo stesso e statuisce l’applicabilità nei confronti dello stesso ente di sanzioni amministrative, che possono compromettere lo svolgimento delle proprie attività.

In vigore dal 4 luglio 2001, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto nell’ordinamento italiano, nel solco dell’esperienza statunitense ed in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità - denominata “amministrativa” ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Sino all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 231/2001,  l’interpretazione consolidata del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale lasciava le persone giuridiche indenni dalle conseguenze sanzionatorie connesse alla commissione di determinati reati, salvo che per l’eventuale risarcimento del danno - se  ed in quanto esistente - e per l’obbligazione civile di pagamento delle multe o ammende inflitte alle persone fisiche autori materiali del fatto, in caso di loro insolvibilità (artt. 196 e 197 codice penale). L’introduzione di una nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità “amministrativa”, invece, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche – autori materiali dell’illecito penalmente rilevante – che “impersonano” l’ente o che operano, comunque, nell’interesse di quest’ultimo.

Secondo il D.Lgs. n.231/2001 i modelli di organizzazione, di gestione e controllo degli Enti devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

LAZIOFARMA SpA è dotata di un Modello di Organizzazione, gestione e controllo formato da una parte generale, contenete le disposizioni generali, le fonti e gli aspetti organizzativi e da una parte speciale che annovera i reati classificati e prevede le azioni da compiere al fine di prevenire i reati tipo. Fa parte del modello di Organizzazione e controllo (cosiddetto MOG) anche il Codice Etico aziendale.

Ultima modifica il Mercoledì, 21 Novembre 2018 14:44
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